Regolamento

REGOLAMENTO DELLA COMPROPRIETA’ DEI COLLEZIONISTI

Progetto ART SHARE

1. NORME APPLICABILI

1.1. La proprietà delle opere del progetto ART SHARE viene divisa in quote di comproprietà (“Quote”) disciplinate dal presente regolamento e, per quanto qui non previsto, dai principi di legge riguardanti la proprietà in comunione di cose mobili (“Comunione”) della Repubblica di San Marino.

2. FINALITA’ DELLA COMUNIONE

2.1. L’interesse della comunione consiste nella suddivisione del prezzo di vendita finale sul mercato o all’asta di un’opera d’arte (“Opera intera” o “OI”) tra tutti i comproprietari (“Utenti”) che hanno acquistato quote dell’opera costituendo una comunione della proprietà con altri collezionisti.

3. LUOGO IN CUI SI TROVA L’OPERA

3.1. L’opera sarà depositata a San Marino presso Art Shares srl (“Art Shares”), società titolare del progetto ART SHARE.

3.2. Art Shares potrà detenere presso mostre, gallerie, enti pubblici e privati, aventi sede preferibilmente nel Repubblica di San Marino, le opere intere destinate alla vendita in comproprietà, dando informazione sul proprio sito on line del luogo di esposizione affinché tutti i collezionisti comproprietari possano prenderne visione.

3.3. I collezionisti autorizzano Art Shares ad essere indicati come beneficiari acquirenti delle quote delle opere costituenti la dotazione patrimoniale di un trust di scopo, che prevederà un modus operandi che rispetti il presente regolamento. Tramite il trust i collezionisti partecipanti usufruiscono della segregazione del patrimonio destinato a soddisfare i propri interessi.

Il trust verrà utilizzato a discrezione dell’amministratore qualora i costi di gestione siano in linea con la politica commerciale di Art Shares e possano essere coperti dal contributo di gestione previsto dall’art. 4.

4. GESTIONE DELL’OPERA

4.1 Le spese di gestione, conservazione e assicurazione delle opere acquistate in comproprietà sono a carico dei collezionisti comproprietari entro il limite massimo comprensivo di imposte pari al 1% del prezzo pagato, da addebitarsi al momento del riparto del prezzo della vendita dell’opera intera (prezzo della vendita finale). Tali spese non potranno superare il margine di profitto del collezionista comproprietario.

5. CESSIONE DELLA QUOTA

5.1. Per Quota si intende l’insieme delle singole quote di un’opera intera spettanti a ciascun comproprietario.
Ciascun partecipante alla comunione potrà cedere ad altri la propria quota solo mediante comunicazione ad Art Shares di tutti i dati identificativi del nuovo acquirente e del prezzo di cessione della quota, corredato dall’accettazione del presente regolamento da parte del compratore.

5.2. In mancanza di tale comunicazione completa degli allegati i diritti e gli obblighi connessi alla comproprietà rimarranno in capo all’originario partecipante alla comunione.

5.3. Il cessionario, al fine di subentrare nei diritti del cedente, deve approvare il presente regolamento e fornire tutti i dati previsti al successivo articolo 13.

6. DIRITTO DI VENDITA PRIMA DELLA SCADENZA E RIMBORSO

6.1. Art Shares si riserva in diritto di vendere le opere dei comproprietari qualora il prezzo di mercato al netto degli oneri di vendita, quali imposte, diritti d’asta e simili, sia superiore almeno del 10% rispetto al prezzo del primo acquisto di quote.

6.2. Il realizzo e l’incasso delle quote da parte dei comproprietari potrà avvenire soltanto mediante la vendita dell’opera intera da parte di Art Shares, salvo quanto previsto ai successivi articoli 7 e 8.

7. COLLOCAMENTO OPERA INTERA

Durante le operazioni di collocamento delle quote l’amministratore condominiale può prevedere una fase prenotativa in cui si riserva di accettare la prenotazione entro un termine di 30 giorni, prorogabile di pari durata, al fine di verificare se ci sono i presupposti per il Collocamento OI, vale a dire la vendita dell’opera intera ad un unico collezionista interessato.

I presupposti del Collocamento OI ad un unico collezionista interessato vengono rilevati dall’amministratore condominiale in presenza di un collezionista interessato all’acquisto di una quota di almeno il 20% dell’opera intera, salvo casi eccezionali valutati a discrezione dell’amministratore condominiale.

In presenza di più collezionisti interessati, le prenotazioni verranno classificate in ordine di grandezza progressiva e verrà eseguita la presente procedura a partire dal richiedente la quota più alta. Qualora il collezionista interessato alla quota maggiore non si mostri interessato al Collocamento OI l’amministratore si rivolgerà mano a mano al soggetto richiedente la quota immediatamente inferiore, fin quando non si manifesti l’interesse al Collocamento OI.

Manifestato l’interesse al Collocamento OI, il collezionista interessato dovrà versare una cauzione del 10% del prezzo dell’opera entro il termine di 5 giorni di banca aperta.

In caso di mancato versamento della cauzione entro il suddetto termine, l’amministratore ha alternativamente la facoltà di:

  • concedere una proroga fino a complessivi 10 giorni di banca aperta;
  • applicare la procedura al collezionista interessato alla quota immediatamente inferiore.

L’ assegnazione dell’opera verrà comunicata dall’amministratore entro 3 giorni al collezionista interessato. Il collezionista interessato entro i 5 giorni di banca aperta successivi alla comunicazione dell’amministratore deve versare il prezzo contestualmente al ritiro dell’opera presso la sede di Art Shares.

Qualora il collezionista interessato non dia seguito all’acquisto per qualsiasi motivo, l’importo versato a titolo di cauzione verrà incamerato da Art Shares a titolo di penale, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata a qualsiasi titolo da entrambe le parti.

Qualora non si concluda positivamente la procedura di collocamento OI, decorso il termine di riserva di 30 giorni o della sua proroga, l’amministratore proseguirà con la vendita delle quote agli interessati in base al presente regolamento.

8. DIRITTO DI ACQUISTO DA PARTE DI UN COLLEZIONISTA COMPROPRIETARIO

In assenza delle migliori opportunità di vendita previste all’art. 6.1., un collezionista che possiede delle quote dell’opera da almeno un anno ha il diritto di acquistare l’opera intera ad un prezzo che sia superiore di almeno il 10% rispetto a quello di collocamento.

In caso di contemporanee richieste di acquisto l’amministratore soddisferà all’offerta più alta.

Il prezzo pagato dal collezionista, al netto delle commissioni di vendita e di gestione, verrà ripartito tra tutti i comproprietari entro 30 giorni dall’incasso.

9. CONSEGNA DELL’OPERA INTERA

In tutti i casi l’opera intera dovrà essere ritirata dall’acquirente presso la nostra sede di San Marino. Qualora venga richiesta la consegna al proprio domicilio il prezzo verrà aumentato dell’imposta sui consumi vigente nello stato di residenza dell’acquirente (IVA 22% per i residenti in Italia).

10. AMMINISTRAZIONE

10.1. Amministratore della cosa comune è Art Shares, in persona del suo legale rappresentante.

11. SCADENZA E RIPARTO FINALE

11.1. L’amministratore si adopererà per ottenere la vendita dell’opera intera sul mercato entro due anni dal collocamento dell’opera in quote.

In ogni caso la comproprietà è a termine e cesserà al più tardi al 60° mese dal primo acquisto delle quote. In prossimità della scadenza del termine, qualora non sia stata venduta precedentemente, l’opera verrà posta in vendita all’asta sul mercato.

11.2. Il prezzo di aggiudicazione al netto delle spese di vendita e delle imposte dovute alla casa d’aste verrà ripartito tra tutti i comproprietari in proporzione alla quota da ciascuno posseduta, fermo restando l’addebito delle spese di gestione nei limiti di cui all’art. 4.1.

11.3. Art Shares invierà a tutti i comproprietari il riparto della vendita entro 30 giorni dall’incasso del prezzo di aggiudicazione.

12. TRATTAMENTO FISCALE

12.1. Si tratta di beni che non vengono consegnati al collezionista e che rimangono per la maggior parte del tempo nel territorio della Repubblica di San Marino, esenti da imposte indirette. Qualora l’utente non sia un consumatore finale (operazioni B2B), va verificato se sussiste il presupposto per l’esenzione delle imposte dirette.

13. CENSIMENTO

13.1. I partecipanti alla comunione dovranno fornire tutti i dati anagrafici necessari per il loro censimento sul sito on line, anche al fine di identificare i beneficiari del riparto del prezzo di vendita finale. Per acquisto di quote che comportano un investimento che supera le soglie che la società andrà ad individuare in propria autonomia, sarà necessario fornire dati idonei per l’adeguata verifica prevista dalle norme contro il riciclaggio di denaro di illecita provenienza e di finanziamento al terrorismo.

13.2. L’accredito della vendita finale per la quota di competenza di ciascun partecipante alla comunione verrà effettuato sul conto corrente indicato al momento del censimento o successivamente in caso di modifica delle coordinate bancarie (Iban, Swift ecc.)

14. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

14.1. L’acquisto della quota di comproprietà dell’opera d’arte non è perfezionato in mancanza di approvazione integrale del presente regolamento.

15. FORO COMPETENTE

15.1. Ogni controversia è di competenza del Tribunale Unico della Repubblica di San Marino. In alternativa Art Shares di comune accordo con il cliente può ricorrere ad una decisione arbitrale.